Stefani · Scaramellino · Ockl · Kaufmann · Lanthaler

I nostri servizi

Vi assistiamo e vi forniamo consulenza in tutti i servizi notarili.

Parliamo italiano, tedesco, inglese.

In tutti questi casi il nostro studio saprà fornirvi una consulenza competetene che vi permetterà di adottare le giuste scelte.

L’acquisto o la vendita di una casa è sempre un passaggio importante della nostra vita.

Dalla necessità di soddisfare le proprie esigenze abitative, all’investimento, alla trasformazione del patrimonio, o alla necessità ai cambiamenti generazionali: in tutti i casi l’acquisto o la vendita di un immobile non sono cose da prendere alla leggera.
Si tratta infatti di operazioni estremamente complesse e dense di insidie, che non possono essere affrontate senza i consigli di un esperto.

  • Conoscete i diritti e gli obblighi del venditore e dell’acquirente?
  • Siete a conoscenza delle considerevoli conseguenze legali derivanti da una semplice firma su una proposta (per lo più irrevocabile) di acquisto o di vendita?
  • Avete idea dei vincoli e degli obblighi che possono nascere dalla sottoscrizione di un contratto preliminare? Sai quali sono i vantaggi di un preliminare stipulato dal notaio?
  • Avete valutato tutte le conseguenze fiscali e sfruttato le varie agevolazioni che l’ordinamento vi offre?
  • Conoscete i rischi e le tutele possibili in caso di acquisto di immobile in corso di costruzione? (acquisto sulla carta?)
  • Sai cosa comporta acquistare un immobile “convenzionato” (art. 79 L.P. 13/1997 rispettivamente art. 39 L.P. 9/2018)?
  • Hai valutato bene gli aspetti riguardanti il finanziamento dell’acquisto?

L’esperienza del nostro studio vi garantirà di raggiungere con soddisfazione e sicurezza il vostro obiettivo anche con le migliori soluzioni sotto il profilo fiscale.

Per garantirvi al meglio vi consigliamo di rivolgervi a noi già prima della firma di un eventuale preliminare o proposta di vendita/acquisto.

Chiedere un mutuo richiede molta attenzione.

Il nostro studio potrà darvi tutte le informazioni relative alle varie tipologie di mutuo possibili e alle clausole a cui prestare particolare attenzione. Potrete pertanto confrontare meglio le condizioni proposte dalle banche.

Il diritto dell’impresa e il diritto societario costituiscono importanti campi dell’attività notarile.

  • Volete iniziare un’attività?
  • Volete trasmettere l’azienda ai vostri figli?
  • Intendete costituire una società?
  • Siete sicuri che la vostra società risponda al meglio ai vostri interessi?
  • State valutando se procedere a complesse operazioni come fusione, scissione, aumenti di capitale, conferimenti?
  • Intende cedere o dare in affitto la vostra la vostra attività?
  • Avete in programma l’acquisto di un immobile per la vostra impresa?
  • Avete valutato come proteggere i vostro patrimonio personale dai rischi di impresa?

Il nostro studio vi assisterà e vi aiuterà a trovare la soluzione su misura per voi.

L'affitto d'azienda

Per espressa disposizione di legge, affitti d'azienda devono essere stipulati per atto notarile o per scrittura privata autenticata da notaio.

La forma è richiesta per iscrivere l’atto al registro imprese e quindi poter far valere lo stesso nei confronti di terzi.

Importante risulta la consulenza notarile in simili contesti:
Innanzitutto nel favorire un equilibrato contemperamento degli interessi in campo, attività in cui il notaio, figura super partes, ha non di rado particolare efficacia.

Si aggiunga poi che la particolare formazione giuridica del notaio lo rende particolarmente adatto a fornire assistenza su particolari clausole contrattuali, che rispondano ad esigenze specifiche, ed a consigliare le parti sui riflessi che l'operazione ha sull'assetto patrimoniale dei soggetti interessati, ad esempio a fini ereditari.

Fonte: rielaborazione da www.notariato.it

La cessione d'azienda

Per espressa disposizione di legge, cessioni d'azienda devono essere stipulati per atto notarile o per scrittura privata autenticata da notaio.

La forma è richiesta per iscrivere l’atto al registro imprese e quindi poter far valere lo stesso nei confronti di terzi.

Importante risulta la consulenza notarile in simili contesti:
Innanzitutto nel favorire un equilibrato contemperamento degli interessi in campo, attività in cui il notaio, figura super partes, ha non di rado particolare efficacia.

Si aggiunga poi che la particolare formazione giuridica del notaio lo rende particolarmente adatto a fornire assistenza su particolari clausole contrattuali, che rispondano ad esigenze specifiche, ed a consigliare le parti sui riflessi che l'operazione ha sull'assetto patrimoniale dei soggetti interessati, ad esempio a fini ereditari.

Fonte: rielaborazione da www.notariato.it

La scelta del tipo di società

La costituzione di una società richiede un’attenta valutazione.

Innanzitutto si tratterà di scegliere il giusto tipo di società fra quelli previsti dall’ordinamento (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, oltre alle varie forme di società consortili e cooperative).

La scelta ha rilevanti conseguenze in ordine alla responsabilità e ai diritti dei soci, la circolazione delle quote, l’amministrazione della società, oltre a diverse conseguenze di carattere fiscale.

La scelta va quindi ponderata e calibrata al caso concreto e al tipo di attività che si intende svolgere.

Ma anche una volta scelto il tipo di società risulta importante adottare uno statuto sociale che risponda alle proprie esigenze. Ciò avrà infatti rilevanti conseguenze ad esempio in tema di:

  • responsabilità dei soci
  • gestione della società e poteri di rappresentanza
  • diritti e doveri dei singoli soci
  • circolazione della partecipazione sociale
  • possibilità di recesso e/o esclusione di un socio
  • conseguenze in caso di morte di un socio

Il patto di famiglia

Il patto di famiglia è un contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti. (art. 768 bis c.c.)

Il passaggio generazionale è un momento chiave per un’azienda. Scelte sbagliate ne possono pregiudicare il futuro e vanificare il lavoro della generazione precedente.

E’ importante quindi pianificare bene con la giusta consulenza tale momento. Ciò permetterà di tenere conto dei vari interessi coinvolti:

  • l’interesse a garantire la continuità dell’attività
  • i diritti dei figli che non subentrano nell’impresa
  • l’interesse a che l’attività rimanga in famiglia
  • l’interesse dei genitori ad una serena vecchiaia

Nello specifico, la norma sul patto di famiglia prevede la trasmissione di un’azienda o di un pacchetto di partecipazioni societarie ed un’attribuzione in denaro o in natura ai familiari non beneficiari dell’azienda a “compensazione”. E’ però possibile anche rinunciare a tali attribuzioni.

La giusta costruzione del contratto con introduzioni di particolari clausole su misura permetterà di soddisfare al meglio le esigenze del singolo caso.

Il patto di famiglia costituisce anche un buon strumento per cedere un maso come attività agricola.

L'impresa familiare

Ai sensi dell’art. 230 bis c.c. i diritti dei familiari che collaborano nell’impresa sono regolati come segue:

"Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato...

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo."

Per poter riconoscere la suddivisione degli utili ai fini fiscali è necessario un atto con autentica notarile e registrato.

In molti casi può poi essere più opportuno costituire una società.

  • Desiderate valutare quale sia il regime patrimoniale tra coniugi che più corrisponde ai vostri interessi?
  • Sapete che potete proteggere il vostro patrimonio vincolandolo a favore della famiglia costituendo un fondo patrimoniale?
  • Se intendete costruire o acquistare casa: sapete quali sono e i diritti spettanti a ciascun coniuge?
  • Intendete procedere a regolamentazioni patrimoniali all’interno della vostra famiglia?
  • Gestite un’attività imprenditoriale e volete sapere quali sono i diritti spettanti ai famigliari che collaborano?

Il regime patrimoniale tra coniugi

Il regime patrimoniale coniugale è l'insieme delle norme del codice civile che disciplinano i criteri di distribuzione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio.

Questi criteri sono fondamentalmente due: comunione legale e separazione dei beni. Il regime patrimoniale coniugale di comunione dei beni è il regime che opera nel caso in cui non sia diversamente stabilito dagli sposi (tramite convenzione matrimoniale).

La scelta del regime richiede, per la molteplicità degli aspetti coinvolti, una giusta consulenza.

La legge nulla prevede in tema di convivenze. In particolare in questo caso al partner in caso di eredità non spetta nulla. E’ pertanto opportuno prevedere apposite regolamentazioni a mezzo di contratti o disposizioni testamentarie.

La Comunione legale dei beni

In costanza di matrimonio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale dei beni.

Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.

Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie.

I coniugi potranno disporre di tali beni solo di comune accordo.

Ricadono in comunione:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1° co. c.c.);
  • gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
  • i risparmi dei coniugi sono oggetto di comunione solo se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione.

Sono esclusi dalla comunione i seguenti beni (art. 179 cc.):

  • beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
  • beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
  • beni di uso strettamente personale;
  • beni che servono all'esercizio della professione;
  • beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
  • pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
  • beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato (e, per quanto riguarda beni immobili, confermato dall’altro coniuge).

Lo scioglimento della comunione si ha nelle seguenti ipotesi:

  • morte di uno dei coniugi;
  • dichiarazione di morte o di assenza presunta;
  • sentenza di divorzio;
  • sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento del matrimonio;
  • accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale;
  • separazione giudiziale dei beni.

La separazione legale dei beni

Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l'applicazione del regime patrimoniale di separazione.

Tale regime patrimoniale deve essere adottato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi da manifestare durante la celebrazione del matrimonio, o anche successivamente mediante atto ricevuto da notaio.

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi.

Forme alternative al regime patrimoniale di comunione e separazione dei beni

Marito e moglie, con accordo esplicito, possono costituire un regime patrimoniale diretto a disciplinare con modalità diverse il regime di comunione previsto e regolamentato dalla legge. 
Concretamente tuttavia i coniugi hanno una libertà di azione limitata./p>

Che cos'è il fondo patrimoniale

La difesa del patrimonio personale e della famiglia è sempre di più una priorità soprattutto per imprenditori, amministratori, professionisti e dirigenti.

Infatti

  • l'imprenditore individuale e il socio di snc o l’accomandatario di sas rispondono dei debiti relativi alla propria attività con tutto il loro patrimonio,
  • il socio di società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), spesso rilasciare fideiussioni e garanzie personali, e può essere chiamato a rispondere in proprio quale amministratore.
  • Il professionista è esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti,
  • chi ha un incarico dirigenziale, in un'impresa o un ente pubblico, è oggi gravato da responsabilità crescenti.

L’esigenza di protezione può essere soddisfatta mediante la costituzione di un fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale vincola determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito per far fronte esclusivamente alle necessità della famiglia.

La protezione

La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative.

Secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali (Cassazione 7 luglio 2009, n. 15862 e Commissione Tributaria di Milano 20 dicembre 2010, n. 437) il fondo patrimoniale protegge anche dai debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia.

Tuttavia va ricordato che per i debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori possono impugnare la costituzione del fondo esercitando l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure la revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti).

Inoltre i coniugi devono sempre dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale, dunque, non può mai essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti preesistenti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato.

Come viene costituito?

Il fondo patrimoniale va costituito mediante atto notarile.

Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. Le coppie di fatto non sono state prese in considerazione dal legislatore.

Tuttavia in tal caso potrà essere valutata la costituzione di un vincolo ex art 2645 ter c.c. Maggiori informazioni presso il nostro studio.

L’amministrazione

L’amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale. E' però necessario il consenso di entrambi i coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione. (vendita, costituzione di ipoteca...)

Se nella famiglia ci sono figli di minore età, gli atti dispositivi devono essere autorizzati dal tribunale.

Regolamentazioni patrimoniali all'interno della famiglia

Svariate sono le ipotesi in cui si rende necessario procedere a regolamentazioni patrimoniali all’interno della famiglia, così ad esempio:

Costruzione della casa

La casa costruita sul terreno di un coniuge diviene di proprietà esclusiva di questi anche se i coniugi sono in comunione legale e anche se hanno entrambi contribuito alla costruzione. Si rende pertanto necessario tutelare contrattualmente gli interessi dell’altro coniuge.

Ampliamenti

La legislazione della Provincia di Bolzano offre varie possibilità di ampliamento della propria abitazione. In tal caso può essere necessario valutare aspetti patrimoniali come la trasmissione della proprietà ai figli. A ciò si aggiungono delicate questioni fiscali, legate a vicoli urbanistici o a contributi provinciali.

Donazioni

Delicate questioni legate alla propria futura successione possono nascere in occasione di donazioni ai propri figli.

Tutte queste e altre situazioni richiedono un’adeguata consulenza.

Il patto di famiglia

Il patto di famiglia è un contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti. (art. 768 bis c.c.)

Il passaggio generazionale è un momento chiave per un’azienda. Scelte sbagliate ne possono pregiudicare il futuro e vanificare il lavoro della generazione precedente.

E’ importante quindi pianificare bene con la giusta consulenza tale momento. Ciò permetterà di tenere conto dei vari interessi coinvolti:

  • l’interesse a garantire la continuità dell’attività
  • i diritti dei figli che non subentrano nell’impresa
  • l’interesse a che l’attività rimanga in famiglia
  • l’interesse dei genitori ad una serena vecchiaia

Nello specifico, la norma sul patto di famiglia prevede la trasmissione di un’azienda o di un pacchetto di partecipazioni societarie ed un’attribuzione in denaro o in natura ai familiari non beneficiari dell’azienda a “compensazione”. E’ però possibile anche rinunciare a tali attribuzioni.

La giusta costruzione del contratto con introduzioni di particolari clausole su misura permetterà di soddisfare al meglio le esigenze del singolo caso.

Il patto di famiglia costituisce anche un buon strumento per cedere un maso come attività agricola.

L'impresa familiare

Ai sensi dell’art. 230 bis c.c. i diritti dei familiari che collaborano nell’impresa sono regolati come segue:

"Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato...

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo."

Per poter riconoscere la suddivisione degli utili ai fini fiscali è necessario un atto con autentica notarile e registrato.

In molti casi può poi essere più opportuno costituire una società.

Ereditare o disporre della propria successione?

In entrambi i casi il nostro studio vi assisterà con la propria competenza ed esperienza.

Una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all'impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni.

Pertanto è opportuno avere informazioni precise sugli effetti della successione ereditaria: il notaio può essere d’aiuto non solo, preventivamente, per fornire consigli a chi vuole che la propria successione segua determinate regole, ma anche, successivamente, per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso.

Il notaio può informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso e, quanto ai profili patrimoniali, potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della successione (le regole, in altri termini, in base alle quali sono individuati gli eredi), con particolare riferimento alla successione legittima (regolata solo dalla legge), e/o alla successione testamentaria (regolata dalla volontà di chi ha lasciato un testamento); si potrà verificare - nel caso concreto - se vi siano dei soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell’eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento.

I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinunzia all’eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato: l’attribuzione, in altre parole, di un bene determinato.

Non bisogna dimenticare i profili fiscali della successione ereditaria: anche sotto quest’aspetto, il notaio può fornire la consulenza necessaria per affrontare questo tipo di problema.

Il notaio ha, poi, specifica competenza per consigliare il miglior modo per redigere un testamento, ovvero quali atti compiere, in vita, per conseguire determinati risultati a seguito della successione.

Fonte: rielaborazione da www.notariato.it

Il trasferimento della proprietà di fondi agricoli o masi chiusi tenute è regolato da normative specifiche, spesso molto complesse.

Si deve tener conto delle regole peculiari sulla prelazione agraria del confinante e dell'affittuario, sui fabbricati rurali, dell'eventuale presenza di diritti particolari o titoli all'aiuto nonché della particolare normativa in tema di masi chiusi e interessenze.

E' inoltre necessario conoscere le norme che disciplinano le figure del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale, e le regole sui diversi tipi di società agricole, per garantire con sicurezza la possibilità di godere delle diverse agevolazioni fiscali (piccola proprietà contadina (p.p.c.), legge sui territori montani, compendio unico, agevolazioni per giovani agricoltori ecc.).

È quindi importante rivolgersi a chi, come il nostro studio, ha esperienza e competenza in queste materie.

Contratti con riferimenti esteri

Il diritto di altri Paesi presenta delle differenze rispetto al diritto italiano. Ciò si riflette nella prassi degli affari.

Intendete comprare casa o costituire una società in Austria o in Germania? Avete ereditato beni in tali Paesi? La nostra rete di contatti con notai di tali Paesi vi consentirà di ottenere una giusta consulenza.

Avete stipulato un atto all’estero da far valere in Italia? Il nostro studio potrà procedere al deposito e all’attuazione in Italia di tali atti.

Info per cittadini austriaci e germanici

Dovete acquistare, vendere o disporre di beni immobili siti in Italia?

Volete costituire una società in Italia?

Dovete eseguire una successione in Italia?

Il nostro studio vanta una pluriennale esperienza in tali campi e potrà assistervi per operazioni da svolgersi in tutta Italia, anche in collaborazione con il vostro notaio di fiducia in Germania o in Austria.

Tutte le pratiche potranno essere svolte in tedesco con traduzione in italiano a nostra cura.

In Alto Adige è possibile stipulare atti in tedesco che possono valere in tutta Italia. Ciò ci rende vostri partner ideali.

La scelta del notaio dovrebbe essere basata su un rapporto di fiducia.

Di regola, si dovrebbe tener conto:

  • del tempo che il notaio dedica personalmente ai clienti per accertare la loro volontà e lo scopo pratico che intendono raggiungere;
  • della sua capacità di consigliare i clienti e di orientarli in modo che la forma e il contenuto dell’atto notarile siano quelli che meglio realizzino i loro interessi, in vista del risultato pratico da essi voluto;
  • del modo in cui egli esercita la professione ed osserva le norme di legge e del codice deontologico: ed in particolare, della sua correttezza, diligenza e preparazione professionale, nonché dell’efficienza dell’organizzazione del suo studio.

Il costo dell’atto notarile comprende sia gli onorari e i compensi per l'attività professionale del notaio, sia l’ammontare delle imposte, delle tasse e delle spese dovute per l’atto notarile e per l’attività che per legge il notaio deve svolgere prima e dopo la stipulazione dell’atto notarile.

L’atto notarile, lungi dal riguardare soltanto il rapporto tra le parti, ha un valore aggiunto sotto tre profili:

  • la sicurezza del contratto, che evita alle parti costose e lunghe liti in giudizio;
  • la sua forza esecutiva nel recupero dei crediti e di prova privilegiata nel processo;
  • la certezza generale dei diritti, creata con l’affidabilità dei pubblici registri, che determina condizioni di stabilità sociale e un contesto di legalità necessario allo sviluppo economico.

Il compenso complessivamente dovuto comprende anche le spese che il notaio sostiene per garantire l’efficienza della organizzazione dello studio. La trasmissione telematica degli atti ai pubblici registri è infatti possibile grazie ad una infrastruttura informatica, creata dal notariato completamente a spese della categoria, che collega i notai con la Pubblica Amministrazione.

Fonte: rielaborazione da www.notariato.it

Gestione qualità

Il nostro studio è impegnato a garantire la massima qualità del servizio.

A tal fine i notai curano costantemente l’aggiornamento professionale, anche con partecipazione a convegni e seminari.

Particolare attenzione viene prestata al personale. Lo studio si avvale di collaboratori qualificati (fra i quali vari laureati in giurisprudenza) e cura in particolare modo la formazione dello stesso anche con specifici incontri di studio.

Lo studio si è dotato fin dal dal 2006 di un sistema di gestione documentato basato su procedure e controlli ispirati ai principi dello standard internazionale ISO 9001, che mantiene sistematicamente aggiornato e assoggetta a periodici audit interni.